ZES UNICA 2026
Scheda tecnica generale
1. Inquadramento normativo
La ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica) è il regime agevolativo nazionale introdotto dal D.L. 124/2023, convertito con modificazioni dalla L. 162/2023, che ha unificato tutte le precedenti ZES regionali in un’unica area agevolata estesa all’intero Mezzogiorno.
La misura si inserisce nel quadro della normativa europea sugli aiuti di Stato a finalità regionale, in attuazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, ed è disciplinata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027 approvata dalla Commissione Europea.
Dal 1° gennaio 2024 la ZES Unica ha sostituito integralmente le ZES regionali previgenti, assumendo carattere strutturale e orizzontale, con validità estesa anche all’anno 2026, nei limiti delle risorse annualmente stanziate.
2. Ambito territoriale
Per l’anno 2026 la ZES Unica si applica alle Regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. della Regione Campania, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, senza più alcuna distinzione tra:
• aree portuali o retroportuali;
• aree industriali;
• zone logistiche speciali;
• comuni interni o costieri.
È sufficiente che l’investimento sia stabilmente localizzato in una di queste regioni e riferibile a una struttura produttiva effettivamente operativa nel territorio regionale.
Non è richiesta la collocazione in aree specificamente perimetrate o precedentemente incluse in ZES regionali.
3. Finalità della misura
La ZES Unica persegue le seguenti finalità strategiche:
• incentivare nuovi investimenti produttivi nel Mezzogiorno;
• favorire l’ampliamento, la modernizzazione e la diversificazione delle attività esistenti;
• sostenere l’occupazione stabile;
• aumentare la competitività delle imprese;
• ridurre il costo fiscale degli investimenti;
• semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi tramite lo Sportello Unico
ZES.
La misura si configura come strumento di politica industriale e fiscale di medio-lungo periodo.
4. Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito imposta ZES tutti i soggetti titolari di reddito impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, tra cui:
- ditta individuale;
- società di persone;
- società di capitali;
- imprese di grandi dimensioni;
- PMI e microimprese;
- Nuove imprese e imprese già operative;
Requisiti essenziali:
L’impresa deve:
• essere regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese;
• essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;
• non trovarsi in stato di impresa in difficoltà ai sensi della normativa UE;
• rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato.
5. Settori economici ammessi
La ZES Unica ha portata generale e trasversale.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, tra cui, a titolo esemplificativo:
• industria manifatturiera;
• edilizia e costruzioni;
• logistica, trasporti e magazzinaggio;
• commercio all’ingrosso;
• agroindustria;
• turismo e strutture ricettive;
• sanità privata e poliambulatori;
• servizi avanzati alle imprese;
• energia e fonti rinnovabili;
• ICT e innovazione tecnologica.
Sono escluse esclusivamente le attività espressamente vietate dalla normativa UE sugli aiuti di Stato (es. taluni comparti finanziari o attività non produttive).
6. Investimenti agevolabili -criteri generali
4.1 Beni strumentali nuovi
Sono agevolabili gli investimenti che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
• riguardano beni strumentali nuovi di fabbrica;
• sono destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiono;
• sono funzionali all’attività d’impresa;
• sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali;
• non costituiscono mera sostituzione di beni dismessi senza incremento produttivo.
L’investimento deve configurarsi come:
• nuovo investimento;
• ampliamento della capacità produttiva;
• diversificazione della produzione;
• trasformazione sostanziale del processo produttivo.
7. Tipologie di investimenti agevolabili
Rientrano nell’agevolazione:
Beni mobili strumentali
• macchinari;
• impianti;
• attrezzature;
• linee produttive;
• mezzi strettamente strumentali all’attività.
Immobili strumentali
• acquisto di capannoni produttivi;
• realizzazione di nuovi fabbricati strumentali;
• ampliamento di strutture esistenti.
Il valore degli immobili è agevolabile entro il limite massimo del 50% dell’investimento complessivo.
8. Investimenti esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione:
• beni usati;
• immobili a destinazione abitativa;
• costi di gestione ordinaria;
• spese per il personale;
• manutenzioni ordinarie;
• veicoli a uso promiscuo;
• beni non direttamente strumentali all’attività produttiva.
9. Credito d’imposta ZES
Il beneficio consiste in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Aliquote indicative (Salvo eventuali rimodulazioni annuali)
• Micro e piccole imprese: fino al 60%
• Medie imprese: fino al 50%
• Grandi imprese: fino al 40%
L’aliquota effettiva dipende da:
• dimensione dell’impresa;
• localizzazione;
• risorse disponibili;
• rispetto dei massimali UE.
10. Importi dell’investimento
• Investimento minimo agevolabile: € 200.000
• Investimento massimo agevolabile: € 100.000.000
Il credito è calcolato sul costo complessivo dei beni agevolabili.
11. Procedura di accesso
1. Predisposizione del progetto di investimento (beni, importi, localizzazione, cronoprogramma)
2. Presentazione preventiva dell’istanza tramite Sportello Unico ZES
3. Avvio degli investimenti successivamente alla presentazione dell’istanza;
4. Realizzazione dell’investimento;
5. Utilizzo del credito in compensazione
12. Utilizzo del credito d’imposta
Il credito:
• è utilizzabile tramite F24;
• non concorre alla formazione del reddito imponibile;
• non rileva ai fini IRAP;
• può essere utilizzato a stato di avanzamento o a conclusione
13. Vincoli e obblighi
- mantenimento dei beni e della sede produttiva per: 5 anni (imprese non PMI);
- 3 anni (PMI);
• corretta destinazione d’uso dei beni;
• conservazione della documentazione tecnica e fiscale.
E’ vietata:
- la cessione;
- la dismissione;
- la delocalizzazione fuori delle regioni del Mezzogiorno prima del termine.
14. Controlli e recuperi
Sono previsti controlli:
• documentali;
• sostanziali;
• ex post.
In caso di utilizzo indebito:
• recupero del credito;
• interessi;
• sanzioni amministrative
15. Cumulabilità
Il credito d’imposta ZES è cumulabile, nei limiti UE, con:
• Nuova Sabatini;
• Transizione 4.0 / 5.0 (per beni interconnessi);
• incentivi regionali;
• misure PNRR compatibili.
È necessario il calcolo preventivo del massimale di aiuto per evitare superamenti.
16. Valutazione conclusiva
La ZES Unica 2026 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti di pianificazione fiscale e industriale per le imprese operanti nelle zone del Mezzogiorno, consentendo una significativa riduzione del costo degli investimenti e favorendo processi di crescita, innovazione e consolidamento.
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