Anatocismo e usura

L’anatocismo bancario è disciplinato dall’art. 1283 c.c., norma imperativa di legge e come tale non derogabile nemmeno per concorde volontà delle parti. Per diversi anni le banche hanno praticato un trattamento differenziato nel calcolo degli interessi e delle altre competenze liquidate sui conti correnti che ha penalizzato il cliente. Infatti, se il conto presentava, anche soltanto occasionalmente, dei saldi debitori, la Banca applicava la capitalizzazione degli interessi passivi alla fine di ciascun trimestre solare mentre per gli interessi attivi la capitalizzazione era annuale. Per effetto della capitalizzazione trimestrale, sono stati pagati interessi anche sugli interessi maturati nei trimestri precedenti con l’effetto di applicare, relativamente agli interessi passivi, un tasso annuo effettivo superiore a quello stabilito, un costo reale per il correntista superiore a quello nominalmente pattuito all’inizio del rapporto. La corte di Cassazione con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, ha stabilito che è vietata ogni forma di anatocismo. Dopo aver già affermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Suprema Corte ha stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In questo modo ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito, ovvero gli interessi.